Sezione III
Edilizia residenziale pubblica
Art. 59.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei principi e delle finalità di
carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel
quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo,
nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti
locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi
interesse a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e
valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Oservatorio
della condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al
mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti
il sostegno finanziario al reddito.
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